Art. 9.
(Deposito nazionale per i materiali radioattivi).

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico indica, con proprio decreto, il sito per la realizzazione di un deposito nazionale per la sistemazione

 

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definitiva dei rifiuti radioattivi di II categoria e per lo stoccaggio di lungo periodo, previsto in cinquanta anni, dei rifiuti radioattivi di III categoria.
      2. Al fine di giungere all'individuazione del sito di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ACN, con il supporto operativo dell'APAT e della SOGIN Spa, redige e trasmette ai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno e della difesa una mappa delle aree potenzialmente idonee sulla base dei criteri adottati a livello internazionale e delle caratteristiche geomorfologiche, sismologiche, idrologiche e demografiche del territorio nazionale.
      3. Il sito di cui al comma 1 del presente articolo è individuato sulla base di un'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, previo parere dell'ACN, entro sei mesi dalla predisposizione della mappa delle aree potenzialmente idonee prevista dal comma 2 del presente articolo.
      4. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il termine di cui al comma 3, all'individuazione definitiva del sito si provvede entro due mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il decreto di individuazione del sito è emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa.
      5. La validazione del sito di cui al comma 1 è effettuata, entro un anno dalla data di emanazione del relativo decreto di individuazione, dal Consiglio dei ministri, sulla base degli studi effettuati dall'ACN con il supporto operativo della SOGIN Spa.
      6. Il deposito nazionale di cui al comma 1 è opera di difesa nazionale, indifferibile e urgente.
      7. Per la progettazione e per la costruzione del deposito nazionale di cui al comma 1 del presente articolo, incluse le
 

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procedure espropriative, si applicano le procedure speciali previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le infrastrutture tecnologiche per la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi sono integrate da altre strutture finalizzate alla realizzazione di servizi di alta tecnologia e alla promozione dello sviluppo del territorio.
      8. La progettazione e la realizzazione del deposito nazionale di cui al comma 1 sono affidate alla SOGIN Spa e sono soggette alla procedura autorizzativa di cui all'articolo 6. La gestione del deposito nazionale è affidata in concessione alla SOGIN Spa, sotto il controllo dell'ACN.
      9. La validazione del sito, l'esproprio delle aree, la progettazione e la costruzione del deposito nazionale di cui al comma 1 sono finanziati dall'ENEA, dalla SOGIN Spa e dai gestori di impianti di stoccaggio temporaneo di materiali radioattivi attraverso il versamento anticipato alla stessa SOGIN Spa delle tariffe di conferimento dei rifiuti al deposito. L'entità delle tariffe e le modalità del versamento sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
      10. Gli articoli 1, 2, 3 e il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e successive modificazioni, sono abrogati.